Informazioni utili

I cimiteri appartengono al demanio comunale e, in tale ambito, l’Amministrazione Comunale è il soggetto titolato a decidere la gestione sia dei siti cimiteriali che dei servizi erogati nei cimiteri stessi, anche tenendo conto della necessità di garantire l’igiene e la salute pubblica. La gestione dei cimiteri è pertanto a pieno titolo classificabile come servizio pubblico locale ed in quanto tale è regolato da un ampia normativa riferibile a questo settore.
A Roma dal 1998 l’Amministrazione Comunale ha affidato ad AMA la gestione degli 11 cimiteri comunali, in precedenza gestiti in economia dal Comune stesso.
La gestione dei cimiteri è intesa come insieme unitario dei servizi tecnici e autorizzativi connessi alle sepolture, all’edilizia cimiteriale pubblica compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, al mantenimento della pulizia e del decoro, alla vigilanza e custodia, all’anagrafe e polizia mortuaria nonché alle attività necroscopiche ed obitoriali.
AMA, attraverso la Direzione Cimiteri Capitolini, svolge il “Servizio di Gestione Cimiteriale” in regime di privativa e regolato dal Contratto di Servizio con Roma Capitale.

 

I cimiteri capitolini accolgono
  • Persone che sono decedute nel territorio del Comune di Roma
  • Persone che in vita avevano la residenza nel Comune di Roma
  • Persone che hanno titolo per essere sepolte in tombe o loculi concessi a privati all'interno dei cimiteri romani
  • Persone non domiciliate e non decedute nel Comune di Roma, per il ricongiungimento nello stesso cimitero di coniugi o di genitori ai figli
  • Persone decedute e residenti in altro comune il cui cambio di residenza è avvenuto contestualmente al ricovero in casa di cura a lunga degenza o in casa di riposo.
  • Persone decedute all'estero ma iscritte all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune di Roma.
  • Persone non residenti e non decedute nel Comune di Roma, il cui nucleo familiare (coniuge o, in mancanza, figli o genitori) sia residente nel Comune di Roma.
  • In assenza del coniuge o con il suo consenso, anche la persona convivente con il defunto ha diritto a chiedere l'autorizzazione alla sepoltura, purché vi sia stata una residenza comune per almeno 5 anni continuativi prima del decesso.
  • Ogni salma deve essere inumata o tumulata separatamente; soltanto madre e neonato, deceduti al momento del parto, possono essere sepolti in una stessa tomba.
  • Il cimitero di competenza dipende dalla zona in cui è residente il defunto o il richiedente.

Attenzione La custodia dei feretri presso le Camere Mortuarie dei cimiteri è consentita dalle norme vigenti per un massimo di cinque giorni, trascorsi i quali saranno inumati d’ufficio senza nessun preavviso ai sensi ed in ottemperanza all’art. 11 del vigente Regolamento di Polizia Cimiteriale del comune di Roma.

Per quel che attiene alle cremazioni, in considerazione della particolare complessità delle istanze da produrre, il termine di 5 giorni si riferisce alla presentazione delle istanze - complete di ogni documento necessario - presso l’Ufficio Cremazioni di Via del Verano 74; i 5 giorni decorrono sempre dalla data di ingresso del feretro in Camera Mortuaria. Solo nei casi in cui vi fossero documentate giustificazioni formulate in forma scritta presentate presso la Direzione Cimiteri Capitolini e ritenute valide dalla stessa (richiesta di altra operazione cimiteriale propedeutica alla sepoltura della salma in custodia; decreto dell’Autorità Giudiziaria; etc.) i feretri saranno, se necessario, rivestiti e tumulati provvisoriamente e i termini di custodia dilazionati. Si rammenta che i costi del rivestimento saranno addebitati anche successivamente ai parenti più prossimi o a chi manifesterà interesse alle successive operazioni cimiteriali.

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