Richiesta rimborso per loculo retrocesso prima della scadenza

Per retrocessione cimiteriale s’intende la procedura con cui si rimette in disponibilità un loculo restituito all’amministrazione dal concessionario per una concessione scaduta o interrotta prima della scadenza.

Nello specifico, l’attività è svolta nel caso in cui:

  • un loculo venga restituito prima della scadenza;
  • un loculo scaduto e non rinnovato venga retrocesso dagli aventi diritto che si occupano della destinazione della salma;
  • un loculo scaduto venga retrocesso in presenza di disinteresse da parte degli aventi diritto.

Il concessionario, o suoi eredi in caso di decesso, può richiedere in anticipo rispetto alla scadenza la retrocessione della concessione all’Amministrazione Comunale, che determina la somma da indennizzare per la mancata utilizzazione del manufatto.

Secondo quanto stabilito da art. 48 del Regolamento di Polizia Cimiteriale, il rimborso è:

  • per loculi singoli o plurimi retrocessi, rispettivamente di 1/60 e 1/120 del valore del loculo. Il valore del rimborso viene calcolato a sistema sulla base della tariffa vigente al momento della retrocessione. I loculi concessi fino ad aprile 1976 (data oltre la quale, con Deliberazione del Consiglio Comunale, le concessioni hanno smesso di essere perpetue) anche se non occupati, rientrano in questa categoria.
  • per ossari o loculi perpetui del 50% del valore.

Secondo quanto stabilito da art. 47 del Regolamento di Polizia Cimiteriale, il rimborso per loculi mai utilizzati è pari all’85%, se retrocessi entro un mese dalla data di rilascio di concessione (in base alla tariffa vigente al momento della retrocessione). In caso contrario il rimborso è pari a 1/60 del valore del loculo.

Per richiedere la retrocessione di un loculo e il relativo rimborso, nel momento in cui il loculo risulti libero da tutti i defunti, occorre presentare, seguendo le modalità indicate alla pagina ‘Modalità di presentazione delle richieste”:

  • il MOD.546 “Richiesta rimborso per concessione interrotta”
  • a cui deve essere allegato in caso di più eredi il MOD. 547 “Dichiarazione integrativa MOD.546 - ulteriori eredi”.

Roma Capitale provvede direttamente a liquidare il concessionario.

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